Iscrizione Centrale di Allarme Interbancaria senza preavviso per carte di pagamento
Revoca CAI – Cancellazione CAI
Decisione Collegio di Coordinamento ABF n. 8089 del 24 marzo 2021
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La c.d. Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) è stata istituita in occasione della riforma volta alla depenalizzazione dei reati minori e del relativo sistema sanzionatorio di cui al d. lgs. 30 dicembre 1999 n. 507; in particolare la Centrale si inserisce nella parte di intervento concernete la disciplina degli illeciti in materia di emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione e senza provvista. In tale occasione è stato istituito presso la Banca d’Italia un apposito «Archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari», c.d. CAI (Art. 36 d. lgs. n. 507/1999 che ha introdotto l’art. 10-bis nella l. 15 dicembre 1990 n 386).
La disciplina dell’archivio, dunque, si rinviene innanzitutto nel predetto art. 10-bis l. n. 386/1990; inoltre sono stati adottati due importanti regolamenti, rispettivamente da parte del Ministero della Giustizia e da parte della Banca d’Italia (reperibili sul sito di quest’ultima al link https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/cai/index.html?dotcache=refresh).
Come si può osservare dal Regolamento della BdI, in particolare, l’archivio è organizzato in segmenti (art. 1 dell'allegato sui tempi di funzionamento), tra i quali vi è il CARTER dove vengono riportati i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte.
Nel contesto di questo quadro normativo si inserisce poi il d. lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 il cui art. 6.3 ha introdotto nella l. n. 386/1990 l’art. 10-ter sul preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito, tematica oggetto del presente breve approfondimento.
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Le carte di pagamento possono essere revocate in determinate ipotesi e, al contempo, si può essere iscritti presso l’apposita sezione nella Centrale di Allarme Interbancaria, per un determinato arco di tempo.
In tali circostanze vi sono evidentemente delle chiare esigenze di tutela del cliente che impongono di informarlo adeguatamente.
Proprio per soddisfare tali finalità informative, come sopra anticipato, il d. lgs. n. 218/2017, con l’art. 6.3, ha previsto l’introduzione del nuovo art. 10-ter nella l. n. 386/1990, rubricato «Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito».
Ai sensi del predetto art. 10-ter «1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che:
a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;
b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;
[…]
3.La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni.».
Sono evidenti le finalità di tutela e di informativa che le norme menzionate intendono realizzare, sia per quanto concerne le modalità della comunicazione (art. 10-ter, comma terzo), sia in merito ai contenuti della stessa (art. 10-ter, comma primo, lett. ‘a’ e ‘b’).
Dunque, la legge detta in maniera chiara il contenuto minimo della comunicazione in questione, nella quale deve essere indicata la data a partire dalla quale sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del nominativo nell’archivio di cui all’art. 10-bis (v. art. 10-ter, comma primo, lett. a) e poi ancora si deve specificare che l’iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente (v. art. 10-ter, comma primo, lett. b).
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Sul tema è intervenuta un’importante decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF, decisione n. 8089 del 24 marzo 2021, dove si è appunto specificato che «La ratio della norma è, evidentemente, quella di consentire al cliente di attivarsi al fine di adempiere agli obblighi su di lui gravanti, così da evitare di incorrere nelle conseguenze negative dell’iscrizione». Nel caso deciso dall’ABF, in particolare, l’emittente aveva effettivamente trasmesso al cliente la revoca a mezzo raccomandata AR ma senza «il necessario preavviso di cui all’art. 10 ter della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.».
Dunque, «se è vero com’è vero che la mancanza del preavviso di cui all’art. 10 ter della legge n. 386/1990 rende illegittima la revoca dello strumento di pagamento, l’iscrizione del soggetto nella CAI, che costituisce emanazione diretta e necessaria della revoca, non può che risultare essa stessa illegittima e venire travolta, con il conseguente obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa».
Il Collegio pertanto ha enunciato il seguente principio di diritto: «In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova».
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Firenze, 25 settembre 2023
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