La Cassazione interviene sulla genericità delle tabelle milanesi in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto
Quando si tratta di risarcimento dei danni alla persona, un ruolo centrale spetta certamente alla tematica dell’individuazione e della quantificazione dei pregiudizi risarcibili nel caso in cui, purtroppo, l’evento giunga al massimo grado di lesività di un individuo, privandolo della sua vita. Tale tematica è stata fatta oggetto di un apposito approfondimento cui si rinvia.
In questa sede preme porre l’accento su un recentissimo intervento della Corte di Cassazione, sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, dove è stata messa in discussione l’adeguatezza delle tabelle milanesi in tema di quantificazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
Peraltro, preme anticipare da subito, a distanza di poco tempo la Suprema Corte è intervenuta nuovamente in argomento, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719, riaffermando la possibilità di fare riferimento ai barèmes milanesi in materia, seppur con alcune precisazioni (si deve però osservare, come è stato fatto notare da più autori, che quest'ultima decisione è stata resa all'esito di camera di consiglio risalente ad ottobre 2020).
*
La questione si apre con la decisione della Cassazione n. 10579/2021 che, come anticipato, ha messo in discussione l’adeguatezza della tabella di Milano in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto.
In questo caso, la Corte d’Appello di Catania, facendo applicazione delle tabelle milanesi, aveva ridotto la quantificazione dei danni in parola, in luogo di quella operata dal giudice di primo grado attraverso le tabelle di Roma. I ricorrenti adiscono il giudice di legittimità per violazione di legge per mancata adozione delle tabelle del Tribunale di Roma. Il motivo del ricorso, in particolare, si poggia sul fatto che non sarebbe censurabile la decisione di primo grado che ha fatto uso di tabelle diverse da quelle meneghine (che, come noto, nel tempo sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione come punto di riferimento su tutto il territorio nazionale: ex multis cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402), quando la tabella in concreto applicata non è sproporzionata rispetto a quella del Tribunale di Milano.
La S.C. si sofferma ampiamente sul ruolo assunto nel nostro ordinamento dalle tabelle di formazione giurisprudenziale e sul loro utilizzo nei procedimenti di liquidazione del danno; passa poi ad esaminare nello specifico la tabella di Milano dedicata alla quantificazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto.
Il punto di partenza nell’analisi della Corte è la funzione di garanzia dell’uniformità delle decisioni che le tabelle di Milano offrono mediante il sistema del c.d. punto variabile, creando una prevedibilità di risultati con limitate possibilità di deroga derivanti dall’eventuale eccezionalità del caso di specie. Deroghe in ogni caso consentite anche dal fatto che le tabelle di matrice giurisprudenziale non sono norme di diritto positivo, ma «diritto vivente riconosciuto da questa Corte». Dunque, quando manca il meccanismo del punto variabile, tale funzione della tabella non è più assicurata. Ebbene, proprio la tabella milanese in tema di danno non patrimoniale per la perdita del congiunto è priva di un tale meccanismo, limitandosi ad individuare un valore monetario base e un possibile aumento personalizzato.
Da qui la Corte giunge ad affermare il seguente principio di diritto: «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
La Corte si dichiara ben consapevole dell’impatto dirompente che un tale mutamento può avere sulle controversie allo stato decise, nel grado di merito, sulla base del precedente orientamento di legittimità, cioè in applicazione delle tabelle milanesi, ma sembra offrire una possibile via d’uscita ricordando che comunque «bisogna guardare al profilo dell’effettiva quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata, e, nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione». Ciò evidentemente significa che, in ultima analisi, contano sempre i principi cardine della liquidazione dei danni non patrimoniali: apprezzamento di tutti gli elementi presenti mediante un’adeguata ponderazione e motivazione. Infine e a conferma di ciò la Suprema Corte ricorda che «Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese».
La Corte quindi cassa la decisione impugnata, imponendo al giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto enunciato, cioè di procedere ad una liquidazione del danno articolata secondo il meccanismo a punti suindicato.
*
A distanza di brevissimo tempo la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in argomento, con la decisione del 5 maggio 2021, n. 11719. In questo caso, i ricorrenti si sono lamentati proprio del fatto che la sentenza impugnata ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che la tabella di Roma e nel fare ciò avrebbe commesso una violazione di legge in ragione della genericità della tabella meneghina.
La S.C. rigetta il motivo di ricorso osservando che «La decisione del giudice di merito di avvalersi delle tabelle del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che una o entrambe le parti ne avessero invocato l’applicazione, è in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che, al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura […] ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)». In ogni caso, si osserva che nella decisione impugnata è stata fornita adeguata motivazione a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento ai soggetti cui è stato riconosciuto, «contemperando in maniera equilibrata l’età della vittima e dei superstiti, l’intensità del vincolo familiare e le grandi sofferenze provate da questi ultimi; di conseguenza nulla può essergli rimproverato, tantomeno di non avere adottato le tabelle di Roma pure astrattamente applicabili, essendo dette tabelle assimilabili ai precedenti giurisprudenziali che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni, come tali non vincolanti il giudice chiamato ad esplicitare il suo potere di valutazione equitativa (Cass. 11/12/2018, n. 31958)».
In questo secondo arresto, come si può osservare, viene richiamata la decisione Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2020, n. 10924, nella quale si dà atto della differenza effettivamente esistente tra la tabella di Milano relativa al risarcimento dei danni all’integrità psico-fisica rispetto a quella relativa ai danni per la perdita del congiunto. Soltanto alla prima è stato riconosciuto nel nostro ordinamento un ruolo prioritario nel garantire un’applicazione paritaria ed uniforme dell’equità su tutto il territorio nazionale; la seconda, invece, ben può essere presa come punto di riferimento dal giudice e, qualora quest’ultimo scelga di operare in tal senso, la personalizzazione del risarcimento, secondo la decisione richiamata, «non può discostarsi dalla misura minima prevista».
Con questa seconda decisione, pertanto, a differenza di quanto statuito nella precedente sentenza n. 10579/2021, si ribadisce la possibilità di fare ricorso alle tabelle milanesi per la quantificazione dei danni non patrimoniali derivanti da perdita del congiunto; al contempo, però, si ricorda la differenza esistente tra questa tabella e quella in tema di lesione dell’integrità psico-fisica (cfr. ancora Cass. 10924/2020) e la fondamentale necessità di un motivato apprezzamento di tutti gli elementi del caso.
*
Conclusivamente, si può osservare quanto segue.
In merito alla tabella di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, anche alla luce della sentenza di Cassazione n. 10579/2021, resta da vedere se l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano intenderà recepire, in tutto o in parte, le indicazioni ricevute e fornire dei criteri più articolati per la liquidazione di tali pregiudizi, come già avviene (in parte) secondo i barémes del Tribunale di Roma.
Ma la questione fondamentale, indipendentemente dalle tabelle che si vogliano applicare, resta quella di fare correttamente ricorso i principi cardine della liquidazione dei danni in ambito non patrimoniale, nel senso che devono essere apprezzati e motivatamente ponderati tutti gli elementi del caso (si veda ancora l’approfondimento in argomento). Peraltro, se si esaminano i ‘Criteri orientativi’ di accompagnamento delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale – edizione 2021, predisposti dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (pag. 8, par. III), già si possono trovare tutte le indicazioni necessarie per operare una corretta quantificazione dei danni non patrimoniali per perdita del rapporto parentale, benché manchi un meccanismo a punto variabile.
6 luglio 2021
*** Aggiornamento 22 dicembre 2021 ***
Pare opportuno segnalare, sul tema, la recente decisione della Corte di Cassazione, 10 novembre 2021, sez. III, n. 33005.
Con il precedente menzionato la S.C. ha inteso dare continuità alla sentenza n. 10579/2021 e al principio di diritto ivi affermato. Anzi, nella decisione n. 33005/2021 la Corte pare andare ben oltre poiché, una volta affermata la necessità di procedere alla quantificazione dei danni per perdita del rapporto parentale mediante una tabella basata su un articolato sistema a punti, precisa che «Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà sì liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabelle, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati» (Cass. civ., sentenza n. 33005/2021).
Come si era avuto modo di puntualizzare nell’articolo che precede, la decisione n. 10579/2021 della S.C., pur affermando le necessità di utilizzare tabelle basate sul predetto sistema a punti aveva comunque specificato, giustamente, che in ogni caso la quantificazione può essere fatta anche utilizzando tabelle non costruite mediante il sistema a punti auspicato, dovendosi in tal caso valutare «il profilo dell’effettiva quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata, e, nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione» (cfr. ancora Cass. civ., decisione n. 10579/2021).
Adesso, invece, la S.C. afferma tout court la non utilizzabilità delle tabelle di Milano poiché non conformi a diritto relativamente alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.
*** Aggiornamento 17 maggio 2023 ***
A seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 10579/2021, nel 2022 l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano è intervenuto ad integrazione delle Tabelle del 2021, adottando dei nuovi parametri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, basati su un sistema a punto variabile, proprio seguendo la via indicata dalla Corte di legittimità, avvicinandosi così al modello già in uso presso il Tribunale di Roma.
Interessante esaminare i criteri costruttivi del sistema a punti che è stato adottato, estremamente articolati e motivati. Tra i vari profili degni di nota si evidenzia che il complesso dei punti attribuibili è superiore a 100 in modo tale, correttamente, da poter riconoscere un pregiudizio di gravità massima in più casi e non solo in quello teoricamente unico più estremo; al contempo, per evitare che ciò possa determinare eccessi di liquidazione, è stato previsto un tetto (cap), sempre ferma restando la possibilità di riconoscere somme ulteriori in casi eccezionali.