L’onere della prova dell’avvenuto pagamento
Il particolare caso della pluralità di rapporti esistenti tra le parti
Qualora il creditore agisca giudizialmente per ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma, a suo dire, non corrisposta entro i termini convenuti, egli dovrà allegare e dimostrare l’esistenza della fonte del rapporto obbligatorio e allegare l’inadempimento del debitore. Sarà quest’ultimo, invece, a dover dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Ciò in ossequio alle tradizionali regole che, più in generale, presiedono all’onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate ormai da tempo nei principi scolpiti nella decisione delle Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533. In tale noto arresto si è affermato che «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento».
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La questione però si complica quando tra le parti sussistono più rapporti di credito e di debito di somme di denaro, poiché i vari pagamenti effettuati dal debitore potrebbero fare riferimento ad una posta diversa da quella vantata in un certo momento dal creditore.
In materia esiste un orientamento di legittimità, ormai consolidato, secondo cui «il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico» (Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2019, n. 19039).
Con questa decisione, in particolare, si è statuito in favore del creditore confermando la decisione d’appello, poiché i pagamenti allegati e provati dal debitore non potevano considerarsi riferiti al credito monitoriamente azionato e, al contempo, risultava provata e anzi pacifica tra le parti la fonte – contratto di locazione – dei debiti pregressi cui invece dovevano essere imputati i pagamenti opposti dalla parte debitrice.
Nella sentenza appena menzionata, tra i vari precedenti in materia, sono stati richiamati in particolare Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2007, n. 205. In entrambe queste due decisioni, però, pur facendo applicazione dello stesso principio di diritto, si è statuito in favore delle parti debitrici poiché i pagamenti allegati e provati da queste ultime, sulla base delle circostanze di fatto del caso, erano effettivamente riferibili al credito azionato e, da parte loro, le parti creditrici non avevano dato prova dell’esistenza di altri rapporti che potessero giustificare quei pagamenti.
Dunque, pur rimanendo fermo il principio di diritto esaminato, la decisione del 2019 si segnala per aver posto l’accento sulla necessità che il pagamento allegato e provato dal debitore sia dotato, di fatto, di una specifica riferibilità al credito azionato; in mancanza potrebbe non determinarsi l’inversione dell’onere della prova in capo alla parte creditrice.
Il principio di legittimità in materia, dunque, viene a puntualizzarsi nel senso che, per aversi l’inversione dell’onere della prova in capo al creditore circa l’esistenza di altri rapporti tra le parti, è necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice sia dotato di una certa riferibilità al credito azionato.
Sempre nella decisione del 2019, peraltro, si è dato comunque valore al fatto che il creditore avesse correttamente imputato i pagamenti a debiti pregressi.
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In conclusione, il debitore che voglia eccepire l’esistenza di un pagamento estintivo, cioè imputabile al credito azionato, dovrà allegarlo e darne adeguata dimostrazione; così facendo, sarà il creditore che vuole insistere per la soddisfazione del credito azionato a dover dimostrare che la prestazione eseguita dal debitore deve essere imputata ad un altro rapporto.
9 febbraio 2021
*** Aggiornamento 16 dicembre 2021 ***
Le regole sin qui esposte, tuttavia, non trovano applicazione nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato mediante assegni bancari o cambiali. Per maggiori informazioni sul punto, si veda il relativo approfondimento.